Comunicazione Rifiuto Tassa
Si porta a conoscenza dei gestori e degli ospiti delle strutture turistico ricettive, che a seguito della qualificazione del gestore come “responsabile del pagamento” introdotta dall’art. 180 del D.L. 34/2020 e confermata dalla Cassazione (ord. n. 1527/2026), il gestore è obbligato a versare l’imposta al Comune anche se l’ospite non ha pagato. Il gestore conserva il diritto di rivalsa sul cliente, ma il debito verso l’ente locale resta a suo carico.
Camerota, 21 agosto 2026